Sez. 2, Sentenza n. 326 del 14/01/1999 (Rv. 522273 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE | Declaratoria di simulazione di un contratto - Destinatari - Pronuncia limitata al terzo estraneo al negozio - Legittimità - Esclusione della simulazione in ordine al medesimo negozio con riguardo alle parti contraenti - Ammissibilità - Fondamento (differente regime probatorio per i terzi e per le parti) - Azione proposta dalla parte e dal terzo nel medesimo processo - Rilevanza - Esclusione.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - IN GENERE
In tema di prova della simulazione, la parte (o i suoi successori universali) ed un terzo che agiscano, nello stesso processo, per l'accertamento della simulazione di un contratto intercorso tra la parte stessa ed un altro soggetto, sono, tra loro, litisconsorti soltanto facoltativi (e non necessari, atteso che, nei confronti del terzo, nella ipotesi di sua inerzia processuale, non risulterebbe in nessun caso adottabile un provvedimento di integrazione del contraddittorio ex art. 102 cod. proc. civ.), con la conseguenza che, per effetto del diverso regime probatorio di cui all'art. 1417 cod. civ. (connesso alla diversità delle situazioni di diritto sostanziale in cui versano le parti del negozio simulato ed i terzi), è ben possibile che lo stesso negozio, alla stregua delle emergenze probatorie in concreto acquisite, debba essere dichiarato simulato rispetto al terzo, e non anche nei riguardi della parte - pur se parte e terzo agiscano nello stesso processo e con riferimento alla medesima convenzione negoziale -, non essendo consentito, in punto di diritto, il riconoscimento, a taluni dei litisconsorti facoltativi (quale, nella specie, la parte del negozio in contestazione), della possibilità di ottenere una declaratoria di contenuto più ampio rispetto a quella cui avrebbero potuto aspirare in caso di autonomo esperimento della propria azione in un diverso processo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Proc. Civ. art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)