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Sez. 2, Sentenza n. 986 del 15/02/1979 (Rv. 397181 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI - TRA LE PARTI - DICHIARAZIONE DI SIMULAZIONE NEI CONFRONTI DEL TERZO ED ESCLUSIONE DELLA SIMULAZIONE NEI CONFRONTI DELLE PARTI IN ORDINE ALLO STESSO NEGOZIO - COMPATIBILITA.*
Stato
decisa il 1979-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397181-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - EFFETTI - RISPETTO AI TERZI - TRA LE PARTI - DICHIARAZIONE DI SIMULAZIONE NEI CONFRONTI DEL TERZO ED ESCLUSIONE DELLA SIMULAZIONE NEI CONFRONTI DELLE PARTI IN ORDINE ALLO STESSO NEGOZIO - COMPATIBILITA.*

Per effetto del diverso regime probatorio della simulazione connesso alla diversa situazione di diritto sostanziale della parte o del terzo, il medesimo negozio puo essere dichiarato simulato nei confronti del terzo e non nei confronti della parte o dei suoi aventi causa, e cio anche se tutti agiscano quali litisconsorti facoltativi nel medesimo processo, dal momento che non e possibile attribuire a ciascun litisconsorte maggiori possibilita di ottenere il riconoscimento del proprio autonomo diritto sostanziale di quelle che egli avrebbe avute se avesse esercitato la sua Azione in un distinto processo. (nella specie, un negozio era stato dichiarato simulato nei confronti del coniuge superstite del simulato alienante - usufruttuario ex lege, e dunque terzo, quale titolare di un diritto proprio, nei confronti del de cuius e dei suoi eredi - mentre la simulazione era stata esclusa, per difetto di prova, nei confronti degli eredi non legittimari).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1417, Cod. Proc. Civ. art. 103

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)