Sez. 3, Sentenza n. 549 del 21/02/1966 (Rv. 321099 - 01)
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE DIRETTE - OPPOSIZIONE DEL TERZO DI SEPARAZIONE - PROVA NECESSARIA - PROVA NECESSARIA PER LA DESISTENZA DELL'ESATTORE DALL'ESECUZIONE.*
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE DIRETTE - OPPOSIZIONE DEL TERZO DI SEPARAZIONE - PROVA NECESSARIA - PROVA NECESSARIA PER LA DESISTENZA DELL'ESATTORE DALL'ESECUZIONE.*
A mente del disposto combinato degli artt 220 tu 17 ottobre 1958, n 645, 113 del regolamento approvato con RD 15 settembre 1923, n 2090 e 25 DM 18 settembre 1923, l'esattore puo astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento esecutivo, conservando il diritto al rimborso delle imposte e sovraimposte iscritte a ruolo e non conseguite, soltanto quando sia stato dimostrato che i beni appartengono a persona diversa dal debitore in virtu di titolo anteriore alla pubblicazione o notificazione del ruolo. Tale dimostrazione puo essere fornita solo mediante esibizione di atto pubblico o di scrittura privata autenticata di data certa anteriore a quella della pubblicazione o notificazione del ruolo, ovvero mediante sentenza passata in giudicato e pronunziata su domanda proposta prima di quest'ultima data.*
Riferimenti normativi: Legge 17/10/1958 num. 645 art. 220, DM 18/09/1923 art. 25, Legge 15/09/1923 num. 2090 art. 113
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)