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Sez. 3, Sentenza n. 3979 del 04/12/1974 (Rv. 372559 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE COATTIVA (ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE) - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - OPPOSIZIONE - DEL TERZO IN SEPARAZIONE - RINUNCIA DELL'ESATTORE ALL'ESECUZIONE - CONDIZIONI - PROVA DELL'APPARTENENZA DEL BENE AL TERZO - CONTENUTO - FORMA.*
Stato
decisa il 1974-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372559-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE COATTIVA (ESPROPRIAZIONE ESATTORIALE) - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - OPPOSIZIONE - DEL TERZO IN SEPARAZIONE - RINUNCIA DELL'ESATTORE ALL'ESECUZIONE - CONDIZIONI - PROVA DELL'APPARTENENZA DEL BENE AL TERZO - CONTENUTO - FORMA.*

L'esattore, ai sensi del combinato disposto degli artt 220 del tu 29 gennaio 1958 n 645 e 113 del regolamento approvato con RD 15 settembre 1923 n 2090 e 25 del DM 18 settembre 1923, puo astenersi dal pignoramento o desistere dal procedimento esecutivo, conservando il diritto al rimborso delle imposte e sovraimposte iscritte a ruolo e non conseguite, soltanto quando sia stato dimostrato che i beni appartengono a persona diversa dal debitore in virtu di titolo anteriore alla pubblicazione o notificazione del ruolo. Tale dimostrazione puo essere fornita solo mediante esibizione di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, di data certa anteriore a quella della pubblicazione o notificazione del ruolo, ovvero mediante sentenza passata in giudicato e pronunziata su domanda proposta prima di quest'ultima data. (Conf 1013'68, mass n 332428; 549'66, mass n 321099).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 15/09/1923 num. 2090 art. 113, DM 18/09/1923 art. 25, DPR 29/01/1958 num. 645 art. 220

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)