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Sez. 3 - , Sentenza n. 9883 del 04/02/2020 Ud. (dep. 12/03/2020) Rv. 278671 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari – Attenuante di cui all’art. 13-bis, comma 1, d.lgs n. 74 del 2000 - Reati sussistenti in assenza di evasione d’imposta - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2020-02-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278671-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di reati tributari, l'attenuante di cui all'art. 13-bis, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, che consegue al pagamento dei debiti tributari, comprese sanzioni amministrative e interessi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, richiede il presupposto della esistenza di un debito tributario suscettibile di essere adempiuto sicché non è applicabile in relazione ai reati che sussistono pur in assenza di un'evasione di imposta. (Fattispecie di reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)