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Sez. 3, Sentenza n. 33213 del 20/06/2024 Ud. (dep. 28/08/2024) Rv. 286760-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reati tributari - Integrale adempimento dell'obbligo tributario - Attenuante speciale di cui all'art. 13-bis, comma 1, d.lgs. n. 74 del 2000 - Configurabilità - Apprezzabilità anche come condotta susseguente al reato ex art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen. ai fini della concessione delle attenuanti generiche - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2024-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/286760-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

In tema di reati tributari, l'integrale adempimento dell'obbligo tributario, determinando il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 13-bis, comma 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non può essere favorevolmente apprezzato, ai sensi dell'art. 133, comma secondo, n. 3, cod. pen., quale condotta susseguente al reato, ai fini della concessione anche delle attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen., stante l'impossibilità di valorizzare in maniera duplice la medesima condotta.

Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 13 bis com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 com. 2 lett. 3), Cod. Pen. art. 62 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)