Sez. 2, Sentenza n. 21903 del 19/11/2004 (Rv. 578075 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO | Disciplina ex art. 297 cod. proc. civ. - Apposita istanza proposta con ricorso - Necessità - Affermazione - Conseguenze - Possibilità di desumere l'abbandono di singole domande - Esclusione - Ricorso ai principi generali - Affermazione - Criteri.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - PROSECUZIONE DEL PROCESSO
In tema di disciplina della nuova udienza a seguito della sospensione del processo, dall'art. 297 cod. proc. civ., il quale prescrive che l'istanza di fissazione si propone con ricorso, senza richiedere che la stesso abbia il contenuto dell'atto introduttivo, che deve essere semplicemente richiamato, si ricava che dalla formulazione dell'atto in questione non è possibile desumere l'abbandono di domande in precedenza proposte. Tuttavia, l'abbandono di singole domande può sempre desumersi secondo i principi generali, ove vengano formulate conclusioni specifiche nelle quali non si faccia riferimento a domande originariamente proposte.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)