Sez. 3, Sentenza n. 3492 del 11/07/1978 (Rv. 392983 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - RICONVENZIONALE - RINUNCIA - OMESSA RIPROPOSIZIONE DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE NELLE CONCLUSIONI DEFINITIVE - ABBANDONO IMPLICITO DI TALE DOMANDA - DEDUZIONI RELATIVE MANTENUTE FERME IN CAUSA DAL CONVENUTO - RILEVANZA - CONSEGUENZE - DICHIARAZIONE IN APPELLO DELLA INAMMISSIBILITA DELLA DOMANDA ABBANDONATA - VALUTAZIONE DELLE DEDUZIONI MANTENUTE FERME - LEGITTIMITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - RICONVENZIONALE - RINUNCIA - OMESSA RIPROPOSIZIONE DELLA DOMANDA RICONVENZIONALE NELLE CONCLUSIONI DEFINITIVE - ABBANDONO IMPLICITO DI TALE DOMANDA - DEDUZIONI RELATIVE MANTENUTE FERME IN CAUSA DAL CONVENUTO - RILEVANZA - CONSEGUENZE - DICHIARAZIONE IN APPELLO DELLA INAMMISSIBILITA DELLA DOMANDA ABBANDONATA - VALUTAZIONE DELLE DEDUZIONI MANTENUTE FERME - LEGITTIMITA.*
Qualora il convenuto, nel precisare specificamente le conclusioni definitive, ometta di riproporre la domanda riconvenzionale formulata nella comparsa di risposta, tale domanda si intende abbandonata, ma cio non comporta pure l'astrazione dal processo delle relative deduzioni che il convenuto stesso abbia mantenute ferme in causa, quale mezzo al fine di paralizzare la pretesa dell'attore e di ottenere, non gia una pronuncia con effetti di giudicato sulla domanda abbandonata, bensi, unicamente, l'assoluzione della pretesa anzidetta. Non incorre, percio, nella violazione dell'art 345 cod proc civ il giudice d'appello il quale, dopo aver dichiarata inammissibile in Sede di gravame la domanda del convenuto abbandonata in primo grado, ne prenda ugualmente in considerazione le difese nel pronunciare sulla domanda dell'attore.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)