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Sez. U, Sentenza n. 5620 del 19/06/1996 (Rv. 498159 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE | Conflitto negativo di giurisdizione - Condizioni - Esclusione del potere di decidere la causa da parte di entrambi i giudici aditi - Fattispecie in tema di richiesta di rilascio di copie di atti di procedimento penale archiviato, da parte di persona estranea al procedimento medesimo - Provvedimenti del G.I.P. di rigetto delle istanze - Provvedimento del T.A.R. declinante la giurisdizione - Conflitto negativo di giurisdizione - Insussistenza.
Stato
decisa il 1996-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498159-01

GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE

Al fine dell'applicabilità dell'art. 362, n. 1, cod. proc. civ. - secondo il quale possono denunciarsi in ogni tempo, con ricorso per cassazione, i conflitti negativi di giurisdizione tra giudici speciali e tra questi e i giudici ordinari - è necessario che entrambi i giudici abbiano escluso il proprio potere di decidere la causa; con la conseguenza che l'ipotesi non ricorre qualora, mentre il giudice amministrativo abbia declinato la propria giurisdizione, quello ordinario abbia emesso provvedimenti che presuppongano l'affermazione della propria giurisdizione (nella specie, rigetto, da parte del giudice per le indagini preliminari, di istanze di rilascio di copie di atti di un processo penale conclusosi con l'archiviazione, proposte da persona estranea al procedimento medesimo)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 116, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 116, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 665 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 665 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)