Sez. U, Ordinanza n. 442 del 13/06/1995 (Rv. 492880 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE | Conflitto negativo di giurisdizione - Condizioni - Provvedimento del Pretore che declini la propria giurisdizione in ordine ad opposizione proposta nel corso di esecuzione esattoriale - Provvedimento dell' Intendente di Finanza che respinga il ricorso dell'esecutato ritenendo consentita l'opposizione ex art. 619 cod. proc. civ. - Conflitto negativo di giurisdizione - Insussistenza.
GIURISDIZIONE CIVILE - CONFLITTI - DI GIURISDIZIONE
Il conflitto negativo di giurisdizione (art. 362, comma secondo, n. 1 cod. proc. civ.) è ravvisabile soltanto fra organi giurisdizionali che, con statuizioni di tipo giudiziario, neghino il proprio potere giurisdizionale nella soluzione della controversia loro sottoposta, con la conseguenza che non è ravvisabile alcun conflitto del genere quando una delle due autorità sia amministrativa, dato che i provvedimenti emanati da quest'ultima sono impugnabili esclusivamente con ricorso al giudice amministrativo. Pertanto, è inammissibile il conflitto di giurisdizione proposto per denunziare il provvedimento del Pretore, declinante la propria giurisdizione in ordine all'opposizione all'avviso di vendita notificato, nell'ambito di procedura esecutiva esattoriale, all'acquirente di un immobile pignorato, ed altro provvedimento, di natura amministrativa, con il quale l'Intendente di Finanza abbia dichiarato inammissibile il ricorso del medesimo acquirente, ritenendo consentita all'interessato l'opposizione ex art. 619 cod. proc. civ.; né l'indicato conflitto può essere convertito in regolamento preventivo di giurisdizione, qualora (come nell'ipotesi) sia passata in giudicato la sentenza del giudice ordinario declinatoria della giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)