Sez. U, Sentenza n. 1 del 04/01/1974 (Rv. 367475 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - MOMENTO DETERMINANTE - JUS SUPERVENIENS - CONTROVERSIE PENDENTI - IMMEDIATA APPLICAZIONE - PRINCIPIO DELLA PERPETUATIO IURISDICTIONIS - INOPPONIBILITA - LIMITI - DISCIPLINA TRANSITORIA - FATTISPECIE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE - MOMENTO DETERMINANTE - JUS SUPERVENIENS - CONTROVERSIE PENDENTI - IMMEDIATA APPLICAZIONE - PRINCIPIO DELLA PERPETUATIO IURISDICTIONIS - INOPPONIBILITA - LIMITI - DISCIPLINA TRANSITORIA - FATTISPECIE.*
Le norme attinenti alla giurisdizione, comprese quelle che modificano la previgente disciplina relativa alla Competenza giurisdizionale nei confronti dello straniero, sono, per la loro natura pubblicistica, di immediata applicazione in qualunque stato e grado del processo ed operano, percio, in tutte le controversie pendenti all'epoca della loro entrata in vigore, a tale efficacia non potendosi opporre il principio della perpetuatio jurisdictionis racchiuso nell'art 5 cod proc civ che si riferisce all'irrilevanza dei mutamenti dello stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda. Il principio, peraltro, non puo valere allorche le Disposizioni transitorie inserite nella nuova disciplina stabiliscono espressamente un diverso regime. (nella specie, venivano in considerazione la convenzione concernente la Competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale e l'annesso protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, entrati in vigore - per effetto dell'art 2 della legge 21 giugno 1971 n 804 che ha dato ad essi piena esecuzione - il 1 febbraio 1973, dopo l'instaurazione della controversia. La norma transitoria dell'art 54 della convenzione stabilisce che le Disposizioni da essa dettate si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte successivamente alla sua entrata in vigore).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 4, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)