Sez. U, Sentenza n. 3790 del 11/11/1975 (Rv. 377995 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - INDEROGABILITA - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - CONTRATTO TRA CITTADINO ITALIANO E FRANCESE - CLAUSOLA ATTRIBUTIVA DELLA GIURISDIZIONE AL GIUDICE FRANCESE - NULLITA - CONVENZIONE ITALO-FRANCESE DEL 3 APRILE 1930 - IRRILEVANZA - CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - ININFLUENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - INDEROGABILITA - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - CONTRATTO TRA CITTADINO ITALIANO E FRANCESE - CLAUSOLA ATTRIBUTIVA DELLA GIURISDIZIONE AL GIUDICE FRANCESE - NULLITA - CONVENZIONE ITALO-FRANCESE DEL 3 APRILE 1930 - IRRILEVANZA - CONVENZIONE DI BRUXELLES DEL 27 SETTEMBRE 1968 - ININFLUENZA.*
La clausola di un contratto, concluso da un cittadino italiano e da uno francese, attributiva della giurisdizione esclusiva al giudice francese, e nulla perche contraria al principio dell'inderogabilita convenzionale della giurisdizione di cui all'art 2 cod proc civ, ne la sua validita puo trarsi dall'art 12 della convenzione italo-francese del 3 aprile 1930, resa esecutiva con legge n 45 del 1932 (secondo cui nelle cause civili e commerciali tra francesi e italiani l'elezione di domicilio fatta dalle parti ai fini della Competenza attribuisce Competenza esclusiva al giudice del Paese del domicilio eletto), poiche detta convenzione, tranne che per gli artt 19 e 30, non contiene norme sulla giurisdizione, che rimane regolata dalle norme interne di ciascuno dei due stati, mentre le norme della convenzione stessa valgono ai soli effetti del riconoscimento e dell'esecuzione in ciascuno dei due stati delle sentenze civili e commerciali pronunciate nell'altro. Ne le nuove norme in materia, contenute nella convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, resa esecutiva con legge n 804 del 1971, si applicano alle azioni giudiziarie proposte prima della sua entrata in vigore, cioe prima del primo febbraio 1973. (V 1/74, mass n 367475).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 2 CORTE COST., Tratt. Internaz. 03/04/1930, Tratt. Internaz. 27/09/1968, Legge 07/01/1932 num. 45 art. 12, Legge 07/01/1932 num. 45 art. 19, Legge 07/01/1932 num. 45 art. 30, Legge 21/06/1971 num. 804 art. 54
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)