Sez. 4, Sentenza n. 10581 del 20/09/1995 Ud. (dep. 24/10/1995) Rv. 202930 - 01
Corte Costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale - Giudizio incidentale - Questione di legittimità costituzionale - Codice di procedura penale | Dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen. in relazione all'art. 111 della Costituzione - Manifesta infondatezza della questione - Ragioni.
Corte Costituzionale - Sindacato di legittimità costituzionale - Giudizio incidentale - Questione di legittimità costituzionale - Codice di procedura penale
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 568 cod. proc. pen. in relazione all'art. 111 della Costituzione. Il citato art. 568, il quale stabilisce al comma secondo che la sentenza con la quale il G.I.P. o il giudice del dibattimento dichiarano la propria incompetenza per territorio o per materia non è impugnabile per cassazione ma può dare luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza, a norma dell'art. 28 cod. proc. pen., ha posto un'espressa eccezione all'art. 111 della Costituzione la quale non contrasta con il dettato costituzionale, atteso il contenuto meramente processuale, e perciò di non definitività, della sentenza dichiarativa di incompetenza. Questa, peraltro, potendo essere accettata dal giudice indicato come competente, non implica una disfunzione bisognosa di essere prontamente esaminata e, se del caso, rimossa.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)