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Sez. 5, Sentenza n. 33545 del 11/05/2015 Ud. (dep. 29/07/2015) Rv. 264258 - 01

COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN GENERE | Giudice di pace - Sentenza dichiarativa di incompetenza per materia - Ricorribilità in Cassazione - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 568 cod. proc. pen. in relazione all'art. 111 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-05-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264258-01

COMPETENZA - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - IN GENERE

In tema di procedimento davanti al giudice di pace, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 568, comma secondo, cod. proc. pen. in relazione all'art. 111, comma settimo, Cost. nella parte in cui esclude la impugnabilità per cassazione della sentenza con la quale il giudice, ritenuta la competenza del Tribunale, dichiara la propria incompetenza per materia e dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, in quanto l'art. 111, comma settimo, presuppone, quanto alla ricorribilità in Cassazione, un provvedimento giurisdizionale caratterizzato da decisorietà e definitività, mentre, invece, la decisione sulla competenza ha un contenuto processuale non definitivo, sindacabile attraverso il conflitto di competenza che il giudice successivamente investito del processo può sollevare, ove si ritenga a propria volta incompetente, ovvero dalla stessa Corte di cassazione, quale giudice dell'impugnazione, nel caso in cui, al contrario, il secondo giudice si ritenga competente.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Costituzione art. 111, Decreto Legisl. 28/02/2000 num. 274 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)