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Sez. 3, Sentenza n. 502 del 24/10/2002 Ud. (dep. 10/01/2003) Rv. 223727 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE | Delitti contro la libertà individuale - Contro la libertà sessuale - Violenza sessuale di gruppo - Impossibilità di applicazione dell'attenuante dell'ipotesi di minore gravità - Di cui all'art 609 bis c.p. - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-10-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223727-01

REATI CONTRO LA PERSONA - IN GENERE

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 609 octies cod. pen. (violenza sessuale di gruppo) nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'attenuante dell'ipotesi di minore gravità di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis cod. pen., atteso che l'impossibilità di ridurre la pena prevista per il reato di cui al citato art. 609 octies con la attenuante de qua non si pone in contrasto con la funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27 Cost. sul rilievo che tale funzione, sussistente anche per i reati più gravi sanzionati con pene più alte, è assolta nella fase esecutiva attraverso il trattamento penitenziario e le misure alternative alla detenzione previste dall'ordinamento.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 octies CORTE COST., Costituzione art. 27, Costituzione art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)