Sez. 3, Sentenza n. 42111 del 12/10/2007 Ud. (dep. 15/11/2007) Rv. 238150 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - VIOLENZA DI GRUPPO | Attenuante dell'ipotesi di minore gravità - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA LIBERTÀ INDIVIDUALE - VIOLENZA SESSUALE - VIOLENZA DI GRUPPO
In tema di reati contro la libertà sessuale l'attenuante di cui all'ultimo comma dell'art. 609 bis cod. pen. (ipotesi di minore gravità) non può essere concessa nell'ipotesi di reato di violenza sessuale di gruppo di cui all'art. 609 octies cod. pen., in quanto trattasi di attenuante specifica prevista soltanto per la violenza sessuale individuale ed essendo peraltro incompatibile logicamente con la maggiore gravità di una violenza sessuale di gruppo.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 bis com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 609 octies CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)