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Sez. 1, Sentenza n. 113 del 08/01/1980 (Rv. 403490 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - COMPENSAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE D'APPELLO.*
Stato
decisa il 1980-01-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403490-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - SPESE GIUDIZIALI - COMPENSAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE D'APPELLO.*

L'art 345, secondo comma cod proc civ, nel richiamare l'art 92 cod proc civ, non impone al giudice di derogare al criterio generale del regolamento delle spese giudiziali fondato sulla soccombenza, ma gli attribuisce un potere discrezionale, del quale egli puo anche non avvalersi. (Conf 13/71, mass n 349310).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)