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Sez. 2, Sentenza n. 13 del 09/01/1971 (Rv. 349310 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - SPESE GIUDIZIALI - COMPENSAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*
Stato
decisa il 1971-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349310-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - SPESE GIUDIZIALI - COMPENSAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DI MERITO.*

Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell'entita della soccombenza e dell'eventuale concorrenza di giusti motivi per una parziale compensazione di spese tra le parti a norma dell'art 92 cod proc civ. tale regola non viene meno nel caso di produzione in appello di nuovi mezzi di prova, deducibili in primo grado, poiche l'art 345 cod proc civ, non impone al giudice di merito di derogare in tale ipotesi al normale criterio della soccombenza, limitandosi a richiamare l'art 92 cod proc civ.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)