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Sez. 3, Sentenza n. 575 del 26/02/1972 (Rv. 356601 - 01)

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ORDINANZA AMMISSIVA - REVOCABILITA.*
Stato
decisa il 1972-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/356601-01

PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ORDINANZA AMMISSIVA - REVOCABILITA.*

L'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio, allorquando non sia pronunciata su accordo delle parti, puo essere revocata anche se non vi sia stata riserva di impugnazione dell'ordinanza e la revoca venga richiesta al momento in cui la causa e rimessa al collegio per la decisione.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 178 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 311 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 233 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)