Sez. 3, Sentenza n. 1704 del 12/03/1984 (Rv. 433782 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ORDINANZA AMMISSIVA - REVOCABILITÀ ANCHE DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA PARTE IN UDIENZA.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - ORDINANZA AMMISSIVA - REVOCABILITÀ ANCHE DOPO LA PRESENTAZIONE DELLA PARTE IN UDIENZA.*
L'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio è revocabile, ai sensi dell'art. 177, secondo comma, cod. proc. civ., anche dopo la presentazione della parte in udienza per la relativa prestazione, non comportando tale circostanza la riconducibilità dell'ordinanza tra quelle pronunziate sull'accordo delle parti di cui al n. 1 dell'art. 177 citato. (V 4860/78, mass n 394562; (V 575/72, mass n 356601; (V 2652/62, mass n 253958).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 176, Cod. Proc. Civ. art. 177
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)