Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20120 del 07/10/2016 (Rv. 641865 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE | Domanda cd. supertardiva - Conoscenza della pendenza della procedura fallimentare da parte del socio amministratore di società di persone - Imputabilità alla società - Assenza di limitazioni ai poteri di amministrazione - Applicabilità dell'art. 1391 c.c.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE
La domanda cd. supertardiva proposta, ex art. 101, comma 4, l.fall., da una società in accomandita semplice assumendo di non aver ricevuto l'avviso di cui all'art. 92 l.fall., è inammissibile ove il suo socio accomandatario e legale rappresentante, di cui nemmeno risultino limitazioni statutarie o assembleari dei pieni poteri di amministrazione e rappresentanza spettantigli, fosse comunque a conoscenza della pendenza della procedura concorsuale, valendo anche per le società di persone il principio, desumibile dall'art. 1391 c.c., dell'attribuibilità della conoscenza di un fatto di pertinenza della società sulla base dell'atteggiamento psichico delle persone che la rappresentano.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1391, Cod. Civ. art. 2298, Cod. Civ. art. 2313, Cod. Civ. art. 2315, Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 103 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)