Sez. 1, Sentenza n. 23891 del 22/10/2013 (Rv. 628067 - 01)
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | Conferimento societario - Azione revocatoria - Fase di costituzione della società - "Consilium fraudis" - Individuazione in capo ai soci - Configurabilità - Nomina del legale rappresentante - Ravvisabilità del requisito in capo a quest'ultimo ex art. 1391 cod. civ. - Sufficienza - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")
In ipotesi di azione ex art. 2901 cod. civ. avente ad oggetto un negozio di conferimento, l'elemento psicologico della fattispecie revocatoria deve essere accertato con riguardo ai soci quando, nella fase costitutiva della società, la stessa ancora non abbia acquisito la soggettività giuridica, né sia dotata di un rappresentante legale, mentre, laddove l'organo gestorio sia contestualmente nominato, ne è, invece, sufficiente la ravvisabilità in capo a quest'ultimo ex art. 1391 cod. civ. (Nella specie, il socio conferente era altresì l'accomandatario della s.a.s.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1391, Cod. Civ. art. 2253, Cod. Civ. art. 2342, Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)