Sez. 1, Sentenza n. 1796 del 09/06/1972 (Rv. 358773 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - SEPARAZIONE PER COLPA DEL MARITO - DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO - RILEVANZA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MOGLIE - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA DELLA PRECEDENTE CONTRARIA NORMATIVA - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - SEPARAZIONE PER COLPA DEL MARITO - DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO - RILEVANZA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MOGLIE - DICHIARAZIONE DI INCOSTITUZIONALITA DELLA PRECEDENTE CONTRARIA NORMATIVA - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO.*
A seguito della dichiarazione di illegittimita costituzionale dell'art 145, primo comma, cod civ - nella parte in cui non subordina alla condizione che la moglie non abbia mezzi sufficienti il dovere del marito di somministrarle, in proporzione delle sue sostanze, tutto cio che e necessario per la vita - anche nel caso di separazione per colpa esclusiva del marito il giudice, nel determinare la misura dell'assegno alimentare a favore della moglie, deve tener conto delle condizioni economiche di questa. La predetta dichiarazione di incostituzionalita, emessa con sentenza n 133 del 13 luglio 1970 della Corte costituzionale, e applicabile, quale jus superveniens, anche ai giudizi in corso di svolgimento. (Conf 977'71, mass n 350927).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 145 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)