Sez. 1, Sentenza n. 977 del 05/04/1971 (Rv. 350927 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA MOGLIE - DETERMINAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI TENER CONTO ANCHE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MOGLIE.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO ALLA MOGLIE - DETERMINAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE DI TENER CONTO ANCHE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA MOGLIE.*
Per effetto della decisione 13 luglio 1970, n 133 della Corte costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art 145, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non subordina alla condizione che la moglie non abbia mezzi sufficienti il dovere del marito di somministrarle, in proporzione delle sue sostanze, tutto cio che e necessario ai bisogni della vita, il giudice, nel determinare la misura dell'assegno alimentare a favore della moglie incolpevole deve tener conto anche delle condizioni economiche della stessa. (V 3564'68, mass n 336757).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 156 CORTE COST., Cod. Civ. art. 145 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)