Sez. U, Sentenza n. 15288 del 25/07/2016 (Rv. 640693 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Istanza di revisione del condannato - Cessazione dal servizio anteriormente alla decisione - Estinzione del giudizio - Esclusione - Ragioni.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
In tema di impugnazioni delle decisioni della sezione disciplinare del C.S.M., la cessazione dal servizio, intervenuta anteriormente alla decisione sull'istanza di revisione, del magistrato già condannato in sede disciplinare con sentenza irrevocabile, non determina l'estinzione del corrispondente giudizio, atteso che l'art. 25 del d.lgs. n. 109 del 2006 riconosce la rilevanza di un interesse "anche soltanto morale" alla presentazione di tale istanza ed alla prosecuzione del relativo procedimento ai prossimi congiunti del magistrato condannato che sia deceduto o divenuto incapace, e quindi, "a fortiori", al medesimo magistrato che sia vivente e capace, ancorchè cessato dal servizio.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 25, DPR 10/01/1957 num. 3 art. 118
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)