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Sez. U - , Sentenza n. 14552 del 12/06/2017 (Rv. 644570 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Decisione disciplinare impugnata in Cassazione - Irrogazione della sanzione della rimozione in altro procedimento disciplinare - Cessazione della materia del contendere - Condizioni.
Stato
decisa il 2017-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/644570-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

L’irrogazione della sanzione disciplinare della rimozione del magistrato, che determina la cessazione del rapporto di servizio, deve essere attuata, ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. n. 109 del 2006, tramite decreto del Presidente della Repubblica, alla cui adozione, pertanto, è subordinata la cessazione della materia del contendere e, per l'effetto, l'inammissibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, del ricorso per cassazione proposto contro altra decisione della sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura nei confronti dello stesso magistrato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)