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Sez. 2, Sentenza n. 398 del 10/02/1973 (Rv. 362360 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO DOMESTICO - IN GENERE - LAVORO DEL PARENTE CONVIVENTE - RAPPORTO DI LAVORO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - PROVA CONTRARIA - CONTENUTO.*
Stato
decisa il 1973-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362360-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - LAVORO DOMESTICO - IN GENERE - LAVORO DEL PARENTE CONVIVENTE - RAPPORTO DI LAVORO - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE - PROVA CONTRARIA - CONTENUTO.*

La presunzione contraria alla configurabilita di un rapporto di lavoro subordinato e retribuito, di carattere domestico, fra persone conviventi e legate da vincoli di parentela o di affinita, puo essere vinta soltanto da una prova rigorosa fornita da chi deduce la sussistenza del rapporto di lavoro anche nella sfera degli affetti familiari e nella comunanza di interessi economici che di regola unisce i due soggetti.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2240 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)