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Sez. L, Sentenza n. 2856 del 07/06/1978 (Rv. 392285 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE - LAVORO ESEGUITO A FAVORE DI CONVIVENTI - PRESUNZIONE DI GRATUITA - CONDIZIONI - PROMESSA DI UN COMPENSO DA CORRISPONDERSI AL LAVORATORE IN OCCASIONE DEL SUO MATRIMONIO - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1978-06-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392285-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CARATTERI DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO - IN GENERE - LAVORO ESEGUITO A FAVORE DI CONVIVENTI - PRESUNZIONE DI GRATUITA - CONDIZIONI - PROMESSA DI UN COMPENSO DA CORRISPONDERSI AL LAVORATORE IN OCCASIONE DEL SUO MATRIMONIO - IRRILEVANZA.*

La presunzione di gratuita del lavoro eseguito a favore di conviventi, anche al di fuori dello stretto ambito domestico, prescinde dal periodo piu o meno lungo della convivenza e dalla limitazione di questa alla durata delle prestazioni oltre che dal vincolo piu o meno stretto di parentela, bastando una comunanza di vita e di interessi a concretare una situazione che esclude il carattere oneroso del rapporto. Ne tale presunzione e vinta dalla promessa di un compenso da corrispondersi al lavoratore in occasione del suo matrimonio, trattandosi di un'obbligazione condizionata ad un evento futuro ed incerto ed inidonea ad integrare la corrispettivita essenziale nel rapporto di lavoro subordinato. (V 1225/74, mass n 369280; (V 398/73, mass n 362360; (V 1475/71, mass n 351782).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2240 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2242 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)