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Sez. T, Ordinanza n. 28296 del 24/10/2025 (Rv. 676752-01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni amministrative tributarie - Principio della responsabilità personale ex art. 2, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 - Responsabilità della persona giuridica ex art. 7, comma 1, d.l. n. 269 del 2003 - Presupposti.
Stato
decisa il 2025-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676752-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di sanzioni amministrative tributarie, il principio della responsabilità personale dell'autore della violazione, ex art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, è derogato dalla previsione eccezionale di esclusiva riferibilità della sanzione alla persona giuridica, di cui all'art. 7, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003 (conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003), nel solo caso in cui la persona fisica commetta la violazione nell'interesse dell'ente, mentre, ove persegua unicamente un interesse proprio o comunque diverso da quello societario, si riespande la regola generale.

Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 2 com. 2, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)