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Sez. 5 - , Ordinanza n. 25757 del 13/11/2020 (Rv. 659649 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Sanzioni amministrative tributarie - Principio della responsabilità personale dell’autore della violazione ex art. 2, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997 - Deroga della riferibilità della sanzione alla persona giuridica ex art. 7, comma 1, d.l. n. 269 del 2003, conv, dalla l. n. 326 del 2003 - Presupposti di applicabilità.
Stato
decisa il 2020-11-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659649-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di violazioni tributarie, la deroga al principio della responsabilità personale dell'autore della violazione di cui all'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997, prevista in caso di riferibilità della sanzione alla persona giuridica ex art. 7, comma 1, del d.l. n. 269 del 2003 (conv. con modif. dalla l.n. 326 del 2003), si applica soltanto quando la persona fisica che ha realizzato la violazione abbia agito nell'interesse ed a vantaggio della persona giuridica, effettiva beneficiaria della condotta, ma non anche quando abbia operato nel proprio esclusivo interesse, poiché, in tal caso, viene meno la "ratio" che giustifica l'applicazione della disposizione di cui all'art. 7.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 2 com. 2, Decreto Legge 30/09/2003 num. 269 art. 7 com. 1 CORTE COST., Legge 24/11/2003 num. 326 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)