Sez. U, Sentenza n. 25367 del 01/12/2014 (Rv. 633351 - 01)
USI CIVICI - PUBBLICO MINISTERO | Ricorso per cassazione avverso la sentenza su reclamo - Notifica al P.M. presso il giudice "a quo" - Necessità - Esclusione - Fondamento.
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Il ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in sede di reclamo dalla corte d'appello, sezione speciale per gli usi civici, non va notificato al P.M. presso il giudice "a quo", atteso che, nel procedimento in materia di usi civici, disciplinato dalla legge 10 luglio 1930, n. 1078, tale organo, pur essendo tenuto ad intervenire, non è titolare di un autonomo diritto d'impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 71, Cod. Proc. Civ. art. 72, Legge 10/07/1930 num. 1078 art. 3, Legge 10/07/1930 num. 1078 art. 4 CORTE COST., Legge 10/07/1930 num. 1078 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)