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Sez. 2 - , Ordinanza n. 6626 del 09/03/2020 (Rv. 657467 - 01)

USI CIVICI - PUBBLICO MINISTERO | Ricorso per cassazione avverso la sentenza su reclamo - Legittimazione del P.M. presso il giudice "a quo" - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-03-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/657467-01

USI CIVICI - PUBBLICO MINISTERO

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal P.M. presso il giudice "a quo" avverso la sentenza pronunciata in sede di reclamo dalla corte d'appello, sezione speciale per gli usi civici, atteso che nel procedimento in materia di usi civici, disciplinato dalla l. n. 1078 del 1930, tale organo, pur essendo tenuto ad intervenire, non è titolare di un autonomo diritto d'impugnazione, laddove secondo la regola generale posta dall'art. 72 c.p.c., spetta al pubblico ministero interveniente la titolarità del diritto d'impugnazione soltanto nelle cause che avrebbe potuto proporre, ovvero in quelle altrimenti previste nei commi 3 e 4 di tale norma.

Riferimenti normativi: Legge 10/07/1930 num. 1078 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)