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Sez. 2, Sentenza n. 1619 del 04/06/1974 (Rv. 369786 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - REQUISITI - FATTISPECIE IN TEMA DI PROROGA DEL TERMINE DI DURATA DEL POSSESSO DELL'ESECUTORE TESTAMENTARIO.*
Stato
decisa il 1974-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/369786-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - IN GENERE - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - REQUISITI - FATTISPECIE IN TEMA DI PROROGA DEL TERMINE DI DURATA DEL POSSESSO DELL'ESECUTORE TESTAMENTARIO.*

Agli effetti previsti dall'art 111, secondo comma, della Costituzione, secondo cui e sempre ammesso il ricorso per Cassazione per violazione di legge contro le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali, e necessario che il provvedimento impugnato, oltre ad essere stato emesso da un organo giurisdizionale e nell'Esercizio della funzione che gli e propria, abbia carattere decisorio, nel senso che, ancorche definito ordinanza o decreto, sia idoneo a produrre effetti di diritto sostanziale o processuale sul piano contenzioso, sul piano cioe della composizione di interessi contrapposti. (nella specie e stato dichiarato ammissibile il ricorso per Cassazione contro il provvedimento del tribunale che, in Sede di reclamo avverso il provvedimento del pretore, aveva ritenuto non doversi far luogo a proroga del termine di durata del possesso da parte dell'esecutore testamentario, dovendosi calcolare tale termine non dalla data dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esecutore, ma dal conseguimento del possesso dei beni da parte di lui, che nella specie non si era ancora verificato). (V 3276'72, mass n 361096).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111 com. 2, Cod. Civ. art. 703 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)