Sez. 3, Sentenza n. 1893 del 03/04/1981 (Rv. 412577 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - DECRETI - ORDINANZE - IMPUGNABILITA EX ART 111 COST - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - DECRETI - ORDINANZE - IMPUGNABILITA EX ART 111 COST - CONDIZIONI.*
Ai fini dell'ammissibilita del ricorso per Cassazione, ai sensi dell'art 111 cost, contro un provvedimento giurisdizionale emesso nella Forma dell'ordinanza o del decreto, rispetto al quale non sia previsto alcun altro rimedio, e necessario che esso abbia carattere decisorio, comunque incidente su diritti soggettivi ed avente piena attitudine a produrre, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale o processuale sul piano contenzioso, della composizione cioe degli interessi contrapposti; si che la eventuale sua ingiustizia comporterebbe per la parte un pregiudizio definitivo ed irreparabile, se non fosse assicurato quel controllo di legittimita della Corte di Cassazione sui provvedimenti decisori, che l'art 111 cost, ha inteso garantire. (Conf 1619/74, mass n 369786; (Conf 377/73, mass n 362326).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)