diritto.io

Sez. 7 - , Ordinanza n. 49963 del 06/11/2019 Cc. (dep. 10/12/2019) Rv. 277417 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE | Sentenza di appello per reati di competenza del giudice di pace - Ricorso per cassazione - Vizi della motivazione - Esclusione ex art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/277417-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - MANCANZA DELLA MOTIVAZIONE

In tema di reati di competenza del giudice di pace, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 39-bis d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 (introdotto dall'art. 9 d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11), per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui esclude la proponibilità del ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello per vizi della motivazione potendo il legislatore, anche per l'assenza di vincoli sovranazionali, differenziare la disciplina delle impugnazioni in ragione della natura e dell'oggetto del giudizio, essendo, in particolare, ragionevole modulare diversamente l'accesso al giudizio di legittimità per i procedimenti aventi ad oggetto violazioni di minore entità cui non seguano sanzioni detentive.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606 com. 2, Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 39 bis, Decreto Legisl. 06/02/2018 num. 11 art. 9, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)