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Sez. 2, Sentenza n. 2566 del 19/12/2014 Cc. (dep. 21/01/2015) Rv. 261954 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Confisca di prevenzione - Ricorso per cassazione - Motivi - Deducibilità della sola violazione di legge - Eccezione di legittimità costituzionale del limite - Contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - Manifesta infondatezza delle questioni - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-12-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261954-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma undicesimo, della l. 27 dicembre 1956, n. 1423 e 3 ter, comma secondo, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (attualmente artt. 10, comma terzo, e 27, comma secondo, del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159) - per contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione - nella parte in cui limitano alla sola violazione di legge la proponibilità del ricorso per cassazione avverso i provvedimenti di confisca adottati nell'ambito del procedimento di prevenzione, in quanto la "ratio" della normativa vigente trova il suo presupposto in una scelta legislativa che non è in contrasto con i dettami costituzionali nè con la normativa di carattere internazionale, in ragione della sostanziale differenza dei presupposti sui quali si fondano le misure di prevenzione e, in genere, le misure cautelari di natura reale, rispetto agli altri ordinari provvedimenti giudiziari.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 10, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 27, Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 4 com. 11 CORTE COST., Legge 31/05/1965 num. 575 art. 3 ter CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)