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Sez. 1, Sentenza n. 8308 del 01/09/1997 (Rv. 507402 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE PER ROMA E L'AGRO ROMANO | Indennità di espropriazione - Determinazione - Criteri - Criterio generale dell'art. 5 bis legge 359 del 1992 - Inapplicabilità - Legge 355 del 1932 - Specialità - Distinzione della tipologia delle aree espropriate - Necessità.
Stato
decisa il 1997-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/507402-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - LEGGE PER ROMA E L'AGRO ROMANO

L'indennità di espropriazione per l'attuazione del piano regolatore di Roma va liquidata in base alla disciplina speciale di cui all'art. 4 legge 24 marzo 1932 n. 355, anziché in base al criterio generale di cui all'art. 5 bis legge 8 agosto 1992 n. 359, e comporta la necessità di distinguere l'edificio e la zona su cui esso insiste, nonché le aree non destinate a strade, piazze e spazi di uso pubblico, i quali sono soggetti al criterio della media fra il valore venale e l'imponibile netto capitalizzato, dalle aree che invece abbiano tale destinazione, le quali sono soggette al criterio del puro valore venale indipendentemente dalla edificabilità, e cioè con il computo non del mero valore agricolo, bensì anche di eventuali elementi incrementativi diversi dalle possibilità di utilizzazione edilizia.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/07/1931 num. 981 CORTE COST., Legge 24/03/1932 num. 355 art. 4 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)