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Sez. 2 - , Sentenza n. 29166 del 20/10/2021 (Rv. 662561 - 01)

URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - IN GENERE | Mancanza della licenza o difformità della costruzione - Rapporti tra privati - Irrilevanza - Conseguenze.
Stato
decisa il 2021-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662561-01

URBANISTICA - CONCESSIONE EDILIZIA - IN GENERE

La rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nell'ambito del rapporto pubblicistico tra P.A. e privato richiedente o costruttore, senza estendersi ai rapporti tra privati, regolati dalle disposizioni dettate dal codice civile e dalle leggi speciali in materia edilizia, nonché dalle norme dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori generali locali. Ne consegue che, ai fini della decisione delle controversie tra privati derivanti dalla esecuzione di opere edilizie, sono irrilevanti tanto l'esistenza della concessione (salva la ipotesi della c.d. licenza in deroga), quanto il fatto di avere costruito in conformità alla concessione, non escludendo tali circostanze, in sé, la violazione dei diritti dei terzi di cui al codice civile ed agli strumenti urbanistici locali, così come è, del pari, irrilevante la mancanza della licenza o della concessione, quando la costruzione risponda oggettivamente a tutte le disposizioni normative sopraindicate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 31 CORTE COST., DPR 06/06/2001 num. 380 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)