Sez. 2, Sentenza n. 20807 del 23/07/2025 (Rv. 675693-01)
PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE | Abrogato art. 34, comma 2-ter e vigente art. 34-bis, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001 - Oggetto - Conformità dell’opera alla normativa edilizia vigente ai fini delle sanzioni ivi previste - Conseguenze - Applicazione solo ai rapporti fra privato costruttore e p.a. - Applicabilità a rapporti tra privati - Esclusione.
PROPRIETA' - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA' - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI (NOZIONE) - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE
Le disposizioni di cui al comma 2-ter dell'abrogato art. 34 d.P.R. n. 380 del 2001 e al comma 1 del vigente art. 34-bis dello stesso d.P.R., che stabiliscono i limiti entro i quali le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta non integrano violazioni edilizie, attengono al profilo della conformità dell'opera alla normativa edilizia vigente, ai fini dell'eventuale applicazione delle sanzioni previste e sono, pertanto, destinate a trovare applicazione esclusivamente nei rapporti fra il privato costruttore e la pubblica amministrazione, non anche in quelli fra soggetti privati.
DPR 06/06/2001 num. 380 art. 34 com. 2, DPR 06/06/2001 num. 380 art. 34 bis com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)