Sez. L, Sentenza n. 2181 del 15/02/2001 (Rv. 543869 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Effetti - Giudizio rescissorio - Giudizio nuovo - Configurabilità - Conseguenze - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE
La revocazione travolge completamente i capi della sentenza che sono frutto di errore, sicché il giudice della fase rescissoria, chiamato nuovamente a decidere, deve procedere ad un nuovo esame prescindendo dalle "rationes decidendi" della sentenza revocata. Infatti, il giudizio ex art. 402 cod.proc.civ. è nuovo e non la mera correzione di quello precedente, per cui la nuova decisione sul merito è del tutto autonoma e non può certo essere la risultante di singoli elementi correttivi nell'iter logico - giuridico espresso dalla decisione revocata. (Fattispecie relativa alla revocazione di una sentenza della Corte di cassazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 402
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)