diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 12816 del 03/09/2002 (Rv. 557237 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE | Ricorso per revocazione - Principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione - Applicabilità - Insussistenza della domanda di decisione del ricorso originario - Conseguenze - Inammissibilità del ricorso.
Stato
decisa il 2002-09-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/557237-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - IN GENERE

Anche il ricorso per revocazione è soggetto, a pena di inammissibilità, alle stesse regole formali e sostanziali del ricorso per cassazione, tra le quali vi è il principio dell'autosufficienza proprio del ricorso per cassazione; ne discende che esso è inammissibile quando contenga solo la domanda di revocazione della sentenza, idonea a provocare la fase rescindente del giudizio, ma non contenga la domanda di decisione sull'originario ricorso, riproponendone gli argomenti, in quanto un ricorso siffatto non è idoneo ad attivare la eventuale, successiva fase rescissoria.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366, Cod. Proc. Civ. art. 400, Cod. Proc. Civ. art. 402

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)