Sez. 3, Sentenza n. 22001 del 13/03/2018 Cc. (dep. 18/05/2018) Rv. 273662 - 01
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI | Destinazione ad usi soggetti ad imposta o a maggior imposta di prodotti esenti ovvero ammessi ad aliquote agevolate - Confisca obbligatoria - Necessità - Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI
In tema di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici, va disposta la confisca dei prodotti petroliferi e degli automezzi utilizzati per commettere il reato previsto dall'art. 40 del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, atteso che l'art. 44 del citato d.lgs. prevede che tali beni sono soggetti a confisca secondo le norme vigenti in materia doganale, con conseguente applicabilità dell'art. 301 del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 11, comma 19, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, secondo cui la confisca debba essere sempre ordinata, anche in assenza di una pronuncia di condanna. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità ed infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.lgs. n. 504 del 1995 nella parte in cui prevede la suddetta confisca obbligatoria dei prodotti e dei mezzi utilizzati per commettere il reato indicato).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 40, Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 44, Cod. Pen. art. 240 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 301 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 com. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)