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Sez. 3, Sentenza n. 17977 del 09/02/2001 Cc. (dep. 04/05/2001) Rv. 219691 - 01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI | Reato di cui all'art. 40 D. Lgs. n. 504 del 1995 - Applicazione della pena su richiesta delle parti - Confisca dei beni utilizzati per commettere il reato - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2001-02-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/219691-01

FINANZE E TRIBUTI - OLI - MINERALI

Nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. per il reato di cui all'art. 40 del D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 (sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sugli oli minerali) va disposta la confisca dei prodotti, delle materie prime e dei mezzi utilizzati per commettere il reato, atteso che l'art. 44 del citato decreto legislativo prevede che tali beni sono soggetti a confisca secondo le disposizioni legislative vigenti in materia doganale, con conseguente applicabilità dell'art. 301 del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43, come sostituito dall'art. 11, comma 19, della legge 30 dicembre 1991 n. 413, ai sensi del quale la confisca va sempre ordinata, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 44, DPR 23/01/1973 num. 43 art. 301 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 444 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 444 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/10/1995 num. 504 art. 40

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)