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Sez. 1, Sentenza n. 3787 del 15/02/2008 (Rv. 601795 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE | Azienda appartenente ad impresa fallita - Prelazione a favore dell'affittuario ex art. 3, comma quarto, della legge n. 223 del 1991 - Violazione - Conseguenze - Riscatto dell'azienda - Configurabilità - Esclusione - Tutela obbligatoria - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601795-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO - IN GENERE

In tema di prelazione in favore dell'imprenditore il quale, a titolo di affitto, ha assunto dal curatore la gestione, anche parziale, di aziende appartenenti ad imprese assoggettate a procedure fallimentari, la disposizione di legge speciale dell'art. 3, comma quarto, della legge n. 223 del 1991 ne prevede l'esercizio dopo l'esaurimento delle procedure volte alla determinazione definitiva del prezzo di vendita dell'azienda, ma non conferisce altresì al prelazionario il diritto di riscatto di tale bene nei confronti dell'acquirente per il caso in cui l'esercizio del primo diritto sia stato illegittimamente impedito; ne consegue che la natura non reale della prelazione attribuisce al suo titolare una tutela meramente obbligatoria, con possibile azione risarcitoria del danno eventualmente subito.

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 3 CORTE COST., Legge Falliment. art. 108

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)