Sez. 3, Sentenza n. 14546 del 22/06/2009 (Rv. 608665 - 01)
LOCAZIONE - AFFITTO - IN GENERE | Affitto di azienda - Assoggettamento del concedente a procedura concorsuale - Prelazione di acquisto dell'affittuario ai sensi dell'art. 3, comma quarto, legge n. 223 del 1991 - Presupposti - Qualità di affittuario "de iure" al momento della definitiva determinazione del prezzo di vendita dell'azienda - Necessità - Conseguenze - Cessazione del contratto e permanenza nella materiale detenzione dell'azienda - Proroga "ex lege" del contratto scaduto - Esclusione.
LOCAZIONE - AFFITTO - IN GENERE
In tema di affitto di azienda, presupposto necessario perché l'affittuario eserciti il diritto di prelazione nell'acquisto dell'azienda, previsto dall'art. 3, comma quarto, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nel caso in cui il concedente sia assoggettato a procedura concorsuale, è la sussistenza della sua qualità di affittuario "de iure" al momento della definitiva determinazione del prezzo di vendita, dovendosi escludere, quando il contratto di affitto sia cessato, in favore dell'affittuario che sia rimasto nella materiale detenzione dell'azienda, il diritto di proroga "ex lege" del contratto scaduto sino al momento summenzionato.
Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 3 com. 4 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1615
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)