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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 24664 del 11/08/2022 (Rv. 665683 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE | Giudizio ex art. 445 bis c.p.c. - Conclusioni in sede di accertamento tecnico preventivo - Autonomia - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 2022-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/665683-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IN GENERE

Nelle controversie disciplinate dall'art. 445 bis c.p.c., le conclusioni rese dalle parti all'esito dell'accertamento tecnico preventivo non sono autonome rispetto a quelle formulate nella domanda introduttiva, destinata a spiegare effetti fino al momento della decisione, con la conseguenza che, ove in tali conclusioni la parte chieda il riconoscimento della prestazione con decorrenza "come da consulenza" (nella specie, a partire dalla data della visita peritale), non può ritenersi rinunciata la richiesta formulata in origine, volta ad ottenere l'accertamento dell'invalidità dalla data della domanda amministrativa, sicché il giudice può decidere in tal senso, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione.

Cod. Proc. Civ. art. 445 bis CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)