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Sez. L, Sentenza n. 22626 del 03/10/2013 (Rv. 628492 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI | Rito lavoro - Mancata riproposizione di domande o eccezioni - Presunzione di abbandono o rinuncia - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2013-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628492-01

PROCEDIMENTO CIVILE - UDIENZA - PER LA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Nel giudizio di appello secondo il rito del lavoro, la mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni di domande ed eccezioni già proposte normalmente implica una presunzione di abbandono delle stesse, salvo che il giudice del merito accerti, sulla base di elementi sufficienti - desumibili dalla condotta processuale complessiva delle parti o dalla stretta connessione tra la domanda non riproposta con quelle specificamente formulate - che la parte abbia inteso insistere nelle conclusioni già avanzate nonostante l'omissione materiale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)