Sez. 2, Sentenza n. 5686 del 19/10/1988 (Rv. 460224 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETÀ (MILLESIMI) - INCLUSIONE IN MILLESIMALI DI PIÙ APPARTAMENTI APPARTENENTI A PIÙ CONDOMINI QUALI COMPROPRIETARI PRO INDIVISO - AMMISSIBILITÀ.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - DETERMINAZIONE DEL VALORE PROPORZIONALE DELLE SINGOLE PROPRIETÀ (MILLESIMI) - INCLUSIONE IN MILLESIMALI DI PIÙ APPARTAMENTI APPARTENENTI A PIÙ CONDOMINI QUALI COMPROPRIETARI PRO INDIVISO - AMMISSIBILITÀ.*
Poiché l'art. 72 delle norme di attuazione del codice civile non include tra le Disposizioni non derogabili da parte dei regolamenti condominiali l'art. 68 delle stesse norme di attuazione, il quale prevede l'espressione in millesimi dei valori dei piani o delle porzioni di piano, è consentita la deroga da parte dei condomini a siffatto criterio ai fini della ripartizione delle spese condominiali mediante l'inclusione in un'unica espressione millesimale di più appartamenti appartenenti a più condomini quali comproprietari pro indiviso. (V 5794/83, mass n 430653; (Conf 2922/79, mass n 399255).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1124, Cod. Civ. art. 1126, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Legge 30/03/1942 num. 318 art. 63 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 68, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 68, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 69, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 69, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 72, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 72
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)