Sez. 2, Sentenza n. 5794 del 05/10/1983 (Rv. 430653 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - DIRITTI DEI CONDOMINI - ESISTENZA DELLA TABELLA MILLESIMALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI - RIFERIMENTO AL RAPPORTO TRA IL VALORE DELLA PROPRIETÀ SINGOLA E QUELLO DELL'INTERO EDIFICIO - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IN GENERE - REGOLAMENTO DI CONDOMINIO - IN GENERE - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - DIRITTI DEI CONDOMINI - ESISTENZA DELLA TABELLA MILLESIMALE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE DELLE QUOTE PER IL PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI - RIFERIMENTO AL RAPPORTO TRA IL VALORE DELLA PROPRIETÀ SINGOLA E QUELLO DELL'INTERO EDIFICIO - NECESSITÀ - CONSEGUENZE.*
In tema di condominio degli edifici, l'esistenza della tabella millesimale non costituisce requisito di validità delle deliberazioni dell'assemblea, dato che il criterio per determinare le singole quote preesiste ed è indipendente dalla formazione di tale tabella, derivando dal rapporto tra il valore della proprietà singola e quello dell'intero edificio. Pertanto, la legittimità della deliberazione assembleare, che, in difetto di tabella millesimale, sia stata resa con una maggioranza riferita al numero delle camere degli appartamenti di proprietà individuale, ovvero abbia deciso sulla ripartizione delle spese alla stregua del medesimo parametro, non può essere contestata dal singolo condomino per il solo fatto della Mancanza di detta tabella, ove non risulti che il citato criterio, in concreto adottato, diverga da quello del rapporto fra gli indicati valori. (V 2922/79, mass n 399255; (V 1946/78, mass n 391310; (V 298/77, mass n 383826).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1118, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1138, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 68, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 68
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)