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Sez. 4, Sentenza n. 37054 del 03/06/2008 Ud. (dep. 30/09/2008) Rv. 241018 - 01

NOTIFICAZIONI - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - PORTIERE O SOSTITUTO | Comunicazione del deposito dell'atto presso la casa comunale - Consegna al portiere - Validità - Contestazione della qualifica - Onere della prova.
Stato
decisa il 2008-06-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241018-01

NOTIFICAZIONI - CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - PORTIERE O SOSTITUTO

Quando si procede alla notificazione nelle forme di cui all'art. 157, comma ottavo, cod. proc. pen., la comunicazione dell'avvenuto deposito presso la casa comunale dell'atto può essere ricevuta dal portiere dello stabile, tale qualificatosi al momento della consegna, mentre l'onere di fornire la prova dell'eventuale inesistenza del servizio di portierato presso il proprio domicilio grava sul destinatario che intenda contestare la validità della notificazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 157 com. 8 CORTE COST., Legge 20/11/1982 num. 890 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)